CCNL Cooperative Sociali: siglato il verbale per l’inquadramento degli educatori socio-pedagogici

Per gli educatori aumento temporaneo in busta paga da novembre e nuovo inquadramento superiore

Lo scorso 17 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e le Associazioni datoriali Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali che si è concluso con la sigla del verbale di accordo per la definizione dell’inquadramento e del trattamento economico degli educatori professionali socio-pedagogici ai sensi della L. 205/2017 ed in conformità con il CCNL vigente.

L’accordo stabilisce che dal 1° novembre 2025, gli educatori inquadrati nel profilo D1 avranno diritto a un elemento temporaneo aggiuntivo sulla retribuzione mensile di un importo pari a 82,00 euro.

Dal 1° gennaio 2026, questi stessi educatori passeranno al definitivo e superiore livello di inquadramento D2. Al momento di questo passaggio, l’importo suddetto non verrà più erogato.

L’importo temporaneo, infine, sarà riportato in busta paga come “ETDR educatore” e non sarà mantenuto in caso di progressione di livello o mansione del lavoratore.

 

Contratto di noleggio ed esclusione dalla ritenuta per gli intermediari

Arriva una risposta dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 250).

Il comma 1 dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983 specifica che:
– la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ”ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”;
– l’elencazione dei rapporti contenuta nell’articolo 25-bis è da considerarsi tassativa. Di conseguenza, la ritenuta non si applica ad altri rapporti anche se presentano affinità, come contratti di mandato (con o senza rappresentanza), di spedizione e figure similari.

 

Sono assoggettate a ritenuta solo le provvigioni percepite per le attività specifiche dei rapporti citati. Non sono ricomprese le provvigioni per attività svolte per conto di altri ma non rientranti in tali rapporti (es. compensi percepiti da un agente per l’attività di depositario o spedizioniere).

 

L’Agenzia ribadisce le definizioni civilistiche dei rapporti:

  • il commissionario è un mandatario senza rappresentanza la cui attività è limitata dalla legge alla compravendita (art. 1731 c.c.);
  • l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un’altra parte (art. 1742 c.c.);
  • il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse (art. 1754 c.c.);
  • il procacciatore d’affari si impegna, anche occasionalmente, a raccogliere proposte di contratti o ordinazioni senza un vincolo di stabilità.

Ciò posto, nel caso della società istante, che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento, che conclude per conto di un “Partner” contratti di noleggio in nome proprio e che chiede se i compensi percepiti per questi contratti debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia risponde che, nel caso specifico, l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non rientra in nessuno dei rapporti elencati nell’articolo 25-bis. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti per tale attività non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dalla norma in esame.

Minimale e del massimale di rendita INAIL: la rivalutazione dal 1° gennaio 2025

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL, circolare 18 settembre 2025, n. 48).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56/2025 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

A seguito di tale provvedimento, l’Istituto ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare INAIL n. 29/2025.

Nella circolare in commento, peraltro, vengono anche elencate le tipologie dei lavoratori interessati, ovvero:

– lavoratori dell’area dirigenziale (retribuzione convenzionale giornaliera 126,45 euro, mensile 3.161,28 euro); dirigenti part-time (retribuzione convenzionale oraria 15,81 euro);

– lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (retribuzione convenzionale giornaliera 68,36 euro, mensile 1.709,07 euro);

– lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 (retribuzione convenzionale
giornaliera x 12 giorni mensili 1.522,92 euro ovvero 126,91 euro x 12);

– retribuzione di ragguaglio (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– lavoratori parasubordinati (minimo e massimo mensile 1.702,23 euro e 3.161,28 euro);

– lavoratori subordinati sportivi (minimo e massimo annuale 20.426,70 euro37.935,30 euro);

– alunni e studenti di scuole o istituti non statali, premio annuale a persona (anno scolastico 2024/2025 regolazione 10,47 euro; anno scolastico 2025/2026 anticipo 10,49 euro);

–  allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (retribuzione minima giornaliera 68,09 euro, premio speciale unitario annuale 69,98).

 

CCNL Sanità: arresto nelle trattative per il rinnovo

Rinnovo bloccato, inflazione al 17%: i Sindacati chiedono più fondi 

Lo scorso 17 settembre 2025 l’Intersindacale dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, Aaroi-Emac, Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr) , Fp-Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm-Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari, Uil-Fpl Medici e Veterinari e sanitari hanno comunicato al Ministero e alle Regioni l’urgenza di risolvere lo stallo nelle trattative per il rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024, bloccate da 2 anni.

Le OO.SS. ritengono che i fondi stanziati dal Governo per il suddetto rinnovo contrattuale siano insufficienti a coprire l’inflazione subita in questo triennio dai lavoratori del comparto.

Difatti, a fronte di un’inflazione del 17% nel periodo considerato, il finanziamento per gli aumenti contrattuali è stato solo del 5,78%, creando un divario significativo con gli aumenti previsti da altri contratti.

Un ulteriore ostacolo al proseguimento della trattativa risiede nell’ingiustizia del finanziamento dell’indennità di specificità, che è stata riconosciuta solo ai Dirigenti Medici e Veterinari, escludendo i Dirigenti Sanitari.

I Sindacati chiedono al Governo e alle Regioni di intervenire, stanziando risorse extracontrattuali nella Legge di Bilancio 2026. Risorse aggiuntive necessarie a ridurre il divario inflazionistico attraverso l’aumento delle retribuzioni e a colmare la suddetta disparità di reddito tra i Dirigenti.

Le Sigle sindacali ritengono che lo stallo attuale non sia più accettabile ed auspicano l’emanazione, da parte del Governo, dell’atto d’indirizzo che dovrà includere miglioramenti sia economici che normativi per tutti i lavoratori del settore.

CCNL Metalmeccanica Industria: prosegue il confronto sul rinnovo

Secondo incontro: restano divergenze su aspetti economici

Il 18 settembre 2025 si è tenuto il secondo incontro tra le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Federmeccanica, Assistal per il rinnovo del CCNL di settore.

Le questioni affrontate nel confronto riguardano il diritto all’informazione e alla consultazione, le politiche di genere, i diritti sindacali, la gestione dei lavoratori stranieri e il trattamento delle malattie.

Nonostante il confronto sia stato giudicato positivo, persistono delle divergenze in merito a salario e altri aspetti economici.

Pertanto e fissato un prossimo incontro per il 25 settembre 2025.