Ebinter Lazio: corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Attivi corsi per favorire la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente lavorativo

L’Ente bilaterale terziario Lazio ha messo in atto una serie di interventi nell’ambito della formazione per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, puntando a creare una vera e propria cultura della prevenzione. Infatti, la prevenzione è la chiave giusta per impedire infortuni, aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità dell’ambente di lavoro.

 

Tra i servizi messi a disposizione dall’Ente sono previsti corsi di formazione gratuiti e su misura, sia obbligatori, come sicurezza, antincendio e primo soccorso, che professionalizzanti, come customer service o gestione del punto vendita. Sono previsti anche progetti speciali e campagne itineranti nei territori per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, contributi economici per le imprese che investono in sicurezza, welfare e aggiornamento professionale, sportelli informativi e infopoint territoriali, al fine di fornire consulenze gratuite su normative, obblighi e opportunità.  

La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.

CCNL Riscossione Tributi: siglato l’accordo sul premio di produttività

Definito il premio aziendale per l’anno 2025

Il 5 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin l’accordo relativo al premio di produttività 2025.

Le Parti hanno, infatti, stabilito che al personale delle Aree Professionali ed ai quadri Direttivi dell’Agenzia delle Entrate viene corrisposto con le competenze del mese di giugno 2026  per l’anno 2025 il premio di produttività.

Viene, inoltre, specificato che l’erogazione del premio tiene in considerazione:

– somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;

– consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2025).

Viene specificato che l’erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2025.

Di seguito gli importi.

Livello Importo
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

Domanda per l’AUU: l’implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite

Il servizio consente al genitore superstite non dichiarato di subentrare nell’istanza monogenitoriale originaria decaduta (INPS. messaggio 6 giugno, n. 1796).

L’INPS ha implementato il servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda monogenitoriale originaria decaduta di Assegno unico e universale (AUU), a seguito del decesso del richiedente.

In sostanza, nella fase di presentazione della domanda di AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

Disposizioni per l’adempimento spontaneo: regolarizzazione degli aiuti fiscali automatici non registrati

L’Agenzia delle entrate promuove l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” per i quali l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa di dati erronei e/o non coerenti con la disciplina agevolativa nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 giugno 2025, n. 244832).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, per permettere al contribuente di regolarizzare l’anomalia rilevata.

 

Le comunicazioni contengono i seguenti dati e informazioni:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;

d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto.

L’Agenzia trasmette una comunicazione contenente le informazioni sopra elencate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, comunque consultabili anche nel “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il contribuente può richiedere informazioni o segnalare inesattezze nelle informazioni o fatti e circostanze non conosciuti all’Agenzia. Questo può avvenire anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. 
I dati e gli elementi menzionati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

 

Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e “de minimis” verranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

 

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

 

Per le violazioni descritte, sono dovute le relative sanzioni. Tuttavia, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.