Convenzione Italia-Svizzera: trasferimento di residenza in corso d’anno e tassazione dei redditi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente da applicare ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d’anno (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2023, n. 370).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni, o 184 giorni in caso di anno bisestile, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali condizioni sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Inoltre, ai sensi del comma 2bis dell’articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.  Tale comma 2bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l’introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l’onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

 

Secondo la circolare del MEF del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l’effettività della nuova residenza.

A riguardo, l’Agenzia chiarisce che, anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per effetto dell’articolo 2, comma 2bis, del TUIR, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

 

Ciò posto, in riferimento al caso di specie nel quale una contribuente dichiara di essersi trasferita dall’Italia in Svizzera in corso d’anno, l’Agenzia ritiene di poterla considerare residente in Italia, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta considerato.

Tenendo presente il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, l’Agenzia delle entrate osserva che, qualora in applicazione delle rispettive normative interne l’istante dovesse essere considerata fiscalmente residente sia in Svizzera sia in Italia in corso d’anno, si farà riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l’Italia.

Tale Convenzione stabilisce all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le c.d. tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti, secondo le quali prevale il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.

La Convenzione, inoltre, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso del medesimo periodo d’imposta. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro cessa di essere assoggettata nel primo  Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio e l’assoggettamento inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.

 

In conclusione l’Agenzia, nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio dell’istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell’anno, ritiene che l’assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito debba avvenire fino al giorno del trasferimento definitivo, mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi della contribuente in Svizzera, l’amministrazione italiana non può più esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi prodotti ed essi non dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in corso.

 

 

Ebav Veneto: contributo per spese legali e dissequestro del mezzo

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato del Veneto, ha messo a disposizione, per le aziende del Settore Trasporto merci, un contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo, in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica. A giudizio insindacabile del Comitato di Categoria potrà essere erogato il contributo anche per spese legali e per il dissequestro del mezzo avvenuto per cause diverse dal ritiro della patente dell’autista. 
Il contributo, pari al 100% dei costi sostenuti, sarà erogabile per un massimo di 1.150,00 per evento. I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, potrà determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso, in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale.
Per poter ricevere il contributo sarà necessario presentare:
– copia verbale di contestazione;
– copia della fattura quietanzata per dissequestro.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica si rinvia al sito dell’Ente, www.ebav.it.

Fondo Faschim: erogati i rimborsi per gli associati vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Iniziative da parte di Faschim per gli associati vittime dell’alluvione

Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti, ha deliberato un’agevolazione per gli associati residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio in Emilia Romagna ed individuati nel D.L. n. 61/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il periodo entro cui inviare al Fondo tutta la documentazione per ottenere il rimborso di eventuali prestazioni effettuate, viene esteso a sei mesi, dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, viene ripristinata la norma dei 3 mesi.
Viene altresì esteso a 6 mesi il termine per la presentazione delle integrazioni per le pratiche sospese.
La sospensione con termine compreso tra il 1° marzo 2023 ed il 31 agosto 2023, avrà una data di termine presentazione dell’integrazione estesa a 6 mesi.

CCNL Sacristi: le scadenze di luglio

Previsti a luglio l’erogazione dei buoni pasto, nuovi importi dei minimi e degli scatti di anzianità

Il CCNL 11 maggio 2023, sottoscritto tra la F.A.C.I. e la F.I.U.D.A.C/S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) ed applicabile ai dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto le seguenti novità per il mese di luglio.
Buoni pasto
E’ prevista l’erogazione di buoni pasto il cui valore giornaliero è determinato in 5,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti. I buoni pasto non spettano ai part-time orizzontali con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere. Il buono pasto non viene erogato in caso di assenza per ferie, permesso non retribuito, malattia o infortunio (compreso il ricovero ospedaliero).
Ente Bilaterale
Il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale è così calcolato sul valore convenzionale di 1.000,00 euro per 13 mensilità per gli iscritti alla FACI ed a FIUDAC/S nello 0,4% per i non iscritti a FACI nel 2,5%; per i non iscritti a FIUDACS nel 2%. Per il personale part time, il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di part time.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari al 6% del minimo tabellare, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.
Minimi Retributivi 

Livello Minimo 
1° Livello € 1.300,00
2° Livello € 1.260,00
3° Livello € 1.100,00

Scatti di anzianità

L’importo degli scatti maturati è determinato in 28,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 10 anni e 18,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, senza alcun ricalcolo del valore degli scatti pregressi.

Decreto Lavoro e CIGS, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto è intervenuto per illustrare i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del D.L. n. 48/2023, fornendo le istruzioni per la corretta gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2512).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) prevede all’articolo 30 un intervento per gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, con la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato. L’intervento è in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

Durata e caratteristiche dell’intervento

Come già anticipato, il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

Più in particolare, l’articolo 30 del Decreto Lavoro prevede che il trattamento straordinario di integrazione previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs  n. 148/2015, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs n. 148/2015.

Il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverrà da parte dell’INPS esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Istruzioni procedurali

L’INPS ha reso noto che In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.