CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga dei trattamenti fino al 31 marzo 

Al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto le Parti sociali hanno concordato la proroga dei trattamenti e delle prestazioni 

Ance Torino e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Torino, Fillea-Cgil Torino, al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno concordato di mantenere tutti gli istituti regolati dal precedente contratto del 20 aprile 2021 fino al 31 marzo 2023, ossia:
– carenza malattia;
– indennità mensa e trasporto;
– diaria trasferta operai;
– premialità retroattiva alle imprese che hanno applicato regolarmente l’istituto EVR 2022, nella misura dello 0,85% del contributo O.M.
Le Parti sociali hanno altresì autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Torino a mantenere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tutte le prestazioni e le convenzioni fino al 31 marzo.
Allo scopo, tenuto conto dell’esaurimento della riserva APEO, la riduzione contributiva complessiva a beneficio di tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT hanno comunicato di avere ottemperato a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per il 2022, sarà pari allo 0,85% ed applicata, a decorrere da ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023 all’aliquota Oneri Mutualizzati.
In virtù della consistenza della riserva 0,45% al 30 settembre 2021 a bilancio Cassa Edile e del positivo andamento di tale gestione anche per l’esercizio 21/22, le Parti si sono impegnate inoltre a destinare parte di tale riserva a prestazioni a beneficio dei lavoratori da erogarsi entro il 31 marzo 2023. La determinazione di queste prestazioni e dell’EVR 2023 avverrà in un prossimo incontro sindacale. 

Dichiarazione “Redditi 2023–PF”: online il modello

Con il provvedimento n. 555597 del 28 febbraio 2023 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione in via telematica dei dati, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023 con riferimento al periodo d’imposta 2022. 

Il modello è composto dal:

  • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2023-PF” per i soggetti non residenti;
    “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR.
  • I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

Approvata anche la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

Il modello di dichiarazione è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia, prestando attenzione in fase di stampa alle caratteristiche tecniche indicate.

Indicazione degli importi e modalità di trasmissione dei dati:

  • gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
  • permane l’obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica  di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato da provvedimento;
  • i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono trasmettere la scheda ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste;
  • per la presentazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746/2008, con l’obbligo da parte degli uffici postali di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

I soggetti incaricati (art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322) nel rispetto delle disposizioni per la tutela della riservatezza, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2023, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le schede ricevute dal 16 luglio 2023 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

 

 

Il Milleproroghe 2023 è legge: le misure sul lavoro

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell’ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell’ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell’ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall’ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Previambiente: copertura assicurativa per i casi di premorienza e invalidità permanente

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
– I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
– II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
– III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
– IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Ebav: contributo per acquisto di nuovi carrelli elevatori

Previsto un contributo per le spese sostenute nel 2022 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per le spese sostenute nel 2022 relativamente:
– all’acquisto e verifica periodica di carrelli e gru idrauliche;
– all’acquisto per mezzi di trasporto merci (casse mobili, sponde idrauliche, cassoni scarrabili e allestimento vani di carico per trasporti di pregio);
– all’acquisto e installazione di climatizzatori a veicolo fermo.
I contributi sono erogabili fino al raggiungimento del tetto di 15.000,00 euro complessivi per azienda e non possono essere utilizzati per l’acquisto dell’usato.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav, dopo aver compilato la documentazione reperibiliti dal sito Ebav.

Contributo Massimo erogabile
40% dei costi sostenuti   1.500,00 euro per unità acquistata
40% dei costi sostenuti  1.500,00 euro per installazione
30% dei costi sostenuti  500,00 euro per unità acquistata